Tempistiche e modalità per la costituzione in mora

In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dal Contratto, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte di Gesenu Energia, alla corresponsione in favore di quest’ultima di interessi moratori, su base annua, pari a quanto previsto all’art. 8 della Delibera ARERA n. 229/01 e s.m.i., ovvero dall’art. 7 della delibera ARERA n. 200/99 e s.m.i., da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, oltre agli oneri di gestione della morosità determinati da GE.

 

In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento degli importi fatturati, non prima di 7 (sette) giorni dalla data di scadenza della fattura, Gesenu Energia avrà facoltà di procedere alla sospensione della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale ed eventuale successiva risoluzione del Contratto, previa formale costituzione in mora del Cliente, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo posta certificata, provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate, ed indicando il termine ultimo di pagamento, in applicazione delle disposizioni dell’ARERA.

 

Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato A alla delibera ARERA n. 258/2015/R/com e s.m.i. (TIMOE) e nei casi di cui all’art. 11., qualora sia decorso inutilmente il termine per il pagamento indicato nella costituzione in mora, per i clienti finali connessi in bassa tensione e qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in costanza di mora da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Nel caso in cui il Cliente non sia alimentato in bassa tensione ovvero nel caso in cui pur essendo il Cliente alimentato in bassa tensione le condizioni tecniche del Misuratore non consentano di ridurre la potenza secondo quanto sopra descritto, decorsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento riportata nella lettera di costituzione in mora, Gesenu Energia potrà richiedere la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di prelievo del Cliente.

 

Con riferimento alla somministrazione di gas naturale, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato A alla delibera ARERA n. ARG/ gas 99/11 e s.m.i. (TIMG) e nei casi di cui al precedente art. 11.6, qualora sia decorso inutilmente il termine per il pagamento indicato nella costituzione in mora, Gesenu Energia provvederà a sospendere la somministrazione di gas naturale mediante la chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente. Il Cliente è obbligato a concedere l’accesso ai locali dove è installato il misuratore per permettere le operazioni di sospensione della fornitura. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all’interruzione della somministrazione di gas naturale, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (ad es. taglio della colonna); in tal caso, il Contratto si intenderà risolto, con riferimento alla somministrazione di gas naturale, all’atto dell’esecuzione dell’intervento.

 

In tutti i casi di sospensione della somministrazione o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, anche tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale nonché i seguenti oneri, salvo il maggior danno: (a) 3,00 (tre) Euro per ciascun sollecito telefonico; (b) 5,40 Euro per ciascuna comunicazione di preavviso della sospensione della somministrazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copertura di spese vive, spese di lavorazione, spese di gestione amministrativa della pratica, ecc…); (c) per la fornitura di energia elettrica: tutti i costi dell’intervento tecnico di sospensione effettuato dalla Società di Distribuzione, come fatturati a GE; per la fornitura di gas: tutti i costi dell’intervento tecnico di sospensione effettuato dalla Società di Distribuzione come fatturati a Gesenu Energia; (d) per la fornitura di energia elettrica: tutti i costi dell’intervento tecnico di riattivazione effettuato dalla Società di Distribuzione, come fatturati a Gesenu Energia; per la fornitura di gas: tutti i costi dell’intervento tecnico di riattivazione effettuato dalla Società di Distribuzione, come fatturati a Gesenu Energia. I predetti costi saranno maggiorati di un contributo in quota fissa pari a € 30.

 

Gesenu Energia, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità nei casi della relativa prestazione definita dalle Delibere ARERA n. 646/2015 e s.m.i. (TIQE 2016-2023) e 574/2013 e s.m.i. (RQDG 2020-2025). Gesenu Energia è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico, per un importo pari a:

a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:

1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

Nel caso in cui il Cliente ritardi consecutivamente due volte nel pagamento delle fatture, Gesenu Energia si riserva di sospendere (momentaneamente o definitivamente) l’erogazione di Bonus, Promozioni e/o Sconti precedentemente attivi.

Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i “clienti finali non disalimentabili” di cui all’art. 18 dell’Allegato A alla Delibera ARERA n. ARG/elt 4/08 e s.m.i. (“Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore”) verranno seguite le procedure previste dall’art. 19 della predetta Delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato.