Tempistiche e modalità per la costruzione in mora

Mercato Libero

In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, fatto salvo ogni ulteriore diritto derivante dal Contratto, al Cliente Domestico sulle somme scadute sarà applicato l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 4,5 (quattrovirgolacinque) punti percentuali. Al Cliente Non Domestico, in caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, sarà applicato l’interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal D.lgs. 231/02 in vigore alla data dell’inadempimento. Oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, per ogni pratica di sollecito, saranno applicati oneri determinati da Gesenu Energia nella misura di 7,50 € (sette/50 euro) indipendentemente dalla modalità di comunicazione.

In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, trascorsi almeno 2 (due) giorni dalla data di scadenza della fattura, Gesenu Energia avrà facoltà di costituire in mora il Cliente, con diffida inviata a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno 7 (sette) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte Gesenu Energia, e in tutti gli altri casi in linea con le normative vigenti e richiedendo l’invio dei documenti dai quali si evinca l’avvenuto pagamento all’indirizzo mail info@gesenuenergia.it. Gesenu Energia, senza dilazione né altro avviso e fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito, potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura non prima che siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida. Le spese relative all’azione di diffida, pari a 10,00 € (dieci/00 euro) per l’invio elettronico e a 15,00 € (quindici/00 euro) per l’invio a mezzo Raccomandata A.R., ed agli eventuali solleciti di pagamento inviati saranno addebitate al Cliente, salvo in ogni caso il rimborso degli ulteriori costi ed il risarcimento dei danni subiti da Gesenu Energia.

Con riferimento alla somministrazione di Energia Elettrica, ai sensi di quanto previsto dal TIMOE, qualora sia decorso inutilmente il termine per il pagamento indicato nella costituzione in mora, per i clienti finali connessi in bassa tensione e qualora sussistano le condizioni tecniche del Contatore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in costanza di mora da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Nel caso in cui il Cliente non sia alimentato in Bassa Tensione ovvero nel caso in cui pur essendo il Cliente alimentato in Bassa Tensione le condizioni tecniche del Contatore non consentano di ridurre la potenza secondo quanto sopra descritto, decorso il termine ultimo per il pagamento e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni dalla notifica della diffida, trascorsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento riportata nella lettera di costituzione in mora, Gesenu Energia potrà richiedere la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo del Cliente.

Con riferimento alla somministrazione di Gas, ai sensi di quanto previsto dal TIMG, decorso il termine ultimo per il pagamento e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni dalla notifica della diffida, trascorsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento riportata nella lettera di costituzione in mora, GE potrà richiedere la sospensione della fornitura di Gas mediante la chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente. Il Cliente è obbligato a concedere l’accesso ai locali dove è installato il Contatore per permettere le operazioni di sospensione della fornitura. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all’interruzione della somministrazione di Gas, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (ad es. taglio della colonna); in tal caso, il Contratto si intenderà risolto, con riferimento alla somministrazione di Gas, all’atto dell’esecuzione dell’intervento.

In tutti i casi di sospensione della somministrazione o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito nonché oneri pari a 75,00 € (settantacinque/00 euro) dovuti a Gesenu Energia per la gestione della pratica di sospensione e/o di eventuale riattivazione della fornitura di Gas e/o Energia Elettrica.

La riattivazione della fornitura sarà possibile a fronte del pagamento delle somme dovute e di invio di idonea comunicazione a Gesenu Energia dell’avvenuto pagamento che consenta a Gesenu Energia di inoltrare al Distributore la richiesta secondo le tempistiche previste per il gas dal TUDG – RQDG e per l’Energia Elettrica del TIQC. Il Cliente e tenuto al rimborso delle spese sostenute per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della fornitura, e nei casi di risoluzione del contratto anche dei costi che Gesenu Energia sosterrà per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il diritto di risarcimento del danno subito da parte di Gesenu Energia. Gesenu Energia, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare al Distributore Gas e/o al Distributore Elettrico la richiesta di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità.

Servizio di Tutela della Vulnerabilità e PLACET

In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dalla richiesta di pagamento degli importi dalla scadenza della fattura, trascorsi almeno 2 (due) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.

Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA o definito nel prezziario del Distributore.

Il termine per effettuare l’intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Altre informazioni

Gesenu Energia non sospenderà la Fornitura limitatamente ai seguenti casi:

non sia stata effettuata da Gesenu Energia la comunicazione della costituzione in mora, nel modo sopra indicato;

il Cliente abbia comunicato a Gesenu Energia l’avvenuto pagamento secondo le modalità indicate nella comunicazione di messa in mora di cui sopra;

Gesenu Energia non abbia fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore gas/energia elettrica, fatta salva la previsione relativa al reclamo scritto presentato dal Cliente oltre 10 (dieci) giorni solari dal termine fissato per il pagamento nella fattura oggetto di contestazione per consumo anomalo, ai sensi dell’art. 5.2 bis lett. b) del TIMG e dell’art. 4.3 bis lett. B) del TIMOE.

Gesenu Energia corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a:

a) 30€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

b) 20€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; II) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; III) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per sospensione della fornitura per morosità.

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